Via alla class action per restituire il maltolto ai titolari di buoni fruttiferi postali rimborsati con tassi d’interesse inferiori al dovuto. L’azione, che interessa una platea di decine di migliaia di risparmiatori a livello nazionale, è stata promossa da Federconsumatori e riguarda specificamente i titoli di serie Q emessi dopo il 1° luglio 1986 e riscossi entro il 19 maggio scorso. Si può aderire anche online (sul sito www.serieq.it) o rivolgendosi ai nostri sportelli: ti sarà richiesto soltanto, una volta verificato il possesso dei requisiti per aderire alla class action, di iscriverti a Federconsumatori e di versare un contributo di 50 euro come contributo una-tantum alle spese legali. Il tutto con l’obiettivo di recuperare somme anche ingenti, legate al mancato riconoscimento, da parte di Poste italiane, dei tassi d’interesse riportati sui titoli per gli anni successivi al ventesimo e fino al trentesimo, termine ultimo di validità dei titoli.
IL CALCOLO DELL’INTERESSE
La questione è complessa ed è stata oggetto di numerose sentenze davanti ai tribunali e all’Arbitro bancario finanziario, con esiti diversi e a fronte di spese legali anche ingenti sostenute dai risparmiatori. Da qui la scelta della class action, una forma di azione legale che consente di abbattere i costi giudiziari a carico dei promotori fino quasi ad azzerarli. La scelta di Federconsumatori di concentrarla sui titoli di serie Q emessi dopo il 1° luglio 1986 nasce da motivi tecnici e dall’analisi delle tante sentenze (Abf, tribunali, Cassazione, Corte Costituzionale) emesse finora in materia di buoni fruttiferi postali.
Sentenze che escludono in sostanza possibilità di successo per i titoli emessi prima del 1° luglio 1986, in quando la legge consentiva all’emittente (Cassa depositi e prestiti, in sostanza il ministero del Tesoro) di modificare retroattivamente i tassi tabellari riportati sui titoli. A partire dal 1° luglio 1986, però, vennero emessi titoli (ovviamente cartacei) di serie Q, stampati su moduli di serie precedenti (O e P9 che riportavano ancora i tassi d’interesse in vigore prima dell’emissione, e già ridotti per decreto dal Governo. I timbri correttivi apportati da Poste italiane rettificavano le tabelle soltanto fino al 20° anno, senza correggere espressamente anche i superiori rendimenti previsti tra il 21° e il 30°.
RIMBORSI
Per chi è in possesso dei requisiti, esiste quindi la ragionevole aspettativa di una sentenza favorevole e di rimborsi molto ingenti, confortata anche da precedenti sentenze. A titolo di esempio, per un titolo di serie Q emesso (su modelli precedenti) a fine 1986 e incassato quest’anno, con un valore iniziale di 5.000 euro, il valore del rimborso, in caso di successo, supererebbe i 3mila euro. Per quanto riguarda titoli di date e serie diverse, pur essendo esclusa la possibilità di aderire alla class action, non lo è quella di azioni legali di altro tipo. Chiunque avesse dubbi sul rendimento dei propri titoli già rimborsati o non ancora incassati, pertanto, può comunque rivolgersi alle nostre sedi o inviare online la documentazione.
SCADENZE E PRESCRIZIONE
Non è frequente, purtroppo, il caso di buoni postali cartacei scaduti e mai incassati dai risparmiatori, perché “dimenticati” da chi li ha sottoscritti, dagli eredi o magari smarriti. È bene ricordare, in ogni caso, che la possibilità di incassare un titolo non si estingue con la sua scadenza. La scadenza, infatti è soltanto la data a partire dalla quale il titolo non produce più interessi. Capitale e relativi interessi, però, possono essere incassati fino ai dici anni successivi alla scadenza. Decorso questo periodo, il titolo si prescrive e nulla è più dovuto al risparmiatore o ai suoi eredi.