Nella giornata del 22 gennaio 2020, si è tenuto a Padova un incontro tra la Consap – Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che gestisce la piattaforma informatica alla quale devono essere inviate le domande di risarcimento dei risparmiatori truffati – e le associazioni di tutela dei risparmiatori.
Per il Friuli-Venezia Giulia era presente la Federconsumatori di Udine.
L’incontro si era reso necessario al fine di ottenere alcuni chiarimenti di carattere operativo che consentissero un inserimento delle domande più agevole e meno esposto al rischio di errori.
Durante l’incontro sono emersi alcuni chiarimenti che accogliamo con soddisfazione ma anche una “interpretazione” della Consap che, invece, suscita forti preoccupazioni.
I chiarimenti positivi riguardano in primo luogo l’assicurazione secondo la quale la commissione non respingerà alcuna domanda senza aver preventivamente richiesto le integrazioni documentali o eventuali chiarimenti: il richiedente avrà 60 giorni di tempo per fornire le integrazioni o i chiarimenti. È stato inoltre precisato che in caso di successione ereditaria intervenuta prima del 25/06/2017 l’erede viene considerato come “acquirente” e non deve quindi fornire documentazione relativa al possesso azionario acquisito. Tale documentazione è invece necessaria per le successioni ereditarie intervenute dopo la data di liquidazione. È stato infine precisato che eventuali errori riguardanti il valore di carico delle azioni non inficiano la validità della domanda e verranno corretti automaticamente attraverso le verifiche di sistema.
Per quanto riguarda le domande “non forfettarie” – quelle presentate da azionisti che eccedono relativamente al 2018 sia il parametro reddituale, 35000 euro, che quello patrimoniale mobiliare, 100000 euro – è stato precisato che la verifica riguarderà ogni singola posizione; si tratterà, pertanto, di presentare oltre ad un’idonea documentazione, una memoria scritta similmente a quanto previsto per i ricorsi inoltrati all’arbitro bancario finanziario.
Ciò che suscita forti preoccupazioni è invece la posizione della Consap secondo la quale non sono ammesse al calcolo per la determinazione del rimborso le azioni acquisite attraverso trasferimento diretto tra le parti per il quale non sia possibile provare il compenso corrisposto al venditore. Abbiamo immediatamente investito la nostra segreteria nazionale della questione che ha effettuato un intervento presso il sottosegretario Villarosa.
Federconsumatori FVG